Il riferimento normativo in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi è la Legge quadro 353/2000. In essa si prevede la formulazione, da parte delle Regioni, del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”. Nel 2001 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, ha emanato le “Linee guida per i piani regionali in materia di incendi boschivi”, così come previsti dall’articolo 3 della legge quadro 353/2000 sugli incendi boschivi.
Il piano deve individuare, tra le altre cose:
- le aree percorse dal fuoco l’anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
- le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l’indicazione dei gradi di rischio e delle tipologie di vegetazione prevalenti;
- i periodi a rischio, con l’indicazione dei dati anemologici e dell’esposizione ai venti ed i periodi di allerta; gli indici di pericolosità;
- le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;
- la consistenza e la localizzazione, rappresentata con apposita cartografia, delle infrastrutture viarie e delle altre vie di accesso, dei tracciati spartifuoco e delle potenziali fonti di approvvigionamento idrico.
Le cartografie devono essere aggiornate, in sede di revisione del piano, anche sulla base delle planimetrie trasmesse dai comuni o dalle comunità montane. Il piano deve avere validità triennale ed essere sottoposto annualmente ad eventuale revisione.
In termini di divieti, prescrizioni e sanzioni, alle aree boscate ed ai pascoli percorsi dal fuoco si applica quanto previsto dall’articolo 10 della legge 353/2000. Si prevede che le zone boscate ed i pascoli che siano stati percorsi dal fuoco non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in queste zone, stipulati entro quindici anni dagli incendi, deve essere poi espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell’atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui questi terreni, la realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per la realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Sono vietate per cinque anni, sulle aree percorse dal fuoco, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.
Ai fini dell’individuazione delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco nell’ultimo quinquennio, i comuni, singoli o associati, sono chiamati - entro novanta giorni dalla data di adozione del piano - a costituire il catasto degli incendi boschivi. Per i rilievi, il censimento e le cartografie delle aree boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco, i comuni possono avvalersi della collaborazione del corpo forestale dello Stato.
Il catasto è aggiornato con cadenza annuale ed entro il 30 dicembre di ogni anno i comuni inviano il relativo aggiornamento alla Regione. Entro sessanta giorni dalla costituzione del catasto, i comuni, singoli o associati, inviano alla Regione la cartografia definitiva delle aree percorse dal fuoco. Decorso il termine, qualora il catasto non sia stato realizzato, si provvede in via sostitutiva ai sensi della normativa vigente in materia di controllo sugli enti locali.
Dal punto di vista della
normativa regionale, la Regione Lazio ha emanato la legge, la
n. 39/2002 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, con cui dichiara di adottare il Piano regionale di prevenzione e riconosce il bosco come bene di rilevante interesse per la collettività. Nel 2005, con delibera regionale n. 824, si sono approvati gli standard procedurali per la costituzione del catasto degli incendi boschivi ad opera dei Comuni. Nel maggio 2007, infine, è stato approvato il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.
Risale a pochi giorni fa, per concludere, l’ordinanza n. 3606 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si stabilisce – fra le altre cose- che nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, i soggetti attuatori dell’ordinanza (individuati -articolo1 comma 2- nel Presidente della Regione o Prefetto della provincia interessata) agiscano in via sostitutiva dei Comuni che entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza stessa non abbiano ancora realizzato il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel corso del 2007 e dell’ultimo quinquennio (art. 1 comma 7). I soggetti attuatori quindi raccoglieranno e completeranno tali informazioni, rendendole poi disponibili presso i comuni stessi e certificandole ai fini dell’accatastamento.
Al comma 8 si prevede che le Prefetture perimetrino e classifichino le aree esposte al rischio incendi di interfaccia e organizzino il relativo modello di intervento, coordinandosi con le Regioni, le province, il CFS, i VVF e le associazioni di volontariato. Se, infine, i Sindaci dei comuni interessati non redigono, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, i conseguenti piani comunali di emergenza per fronteggiare il rischio incendi di interfaccia, sarà sempre il Prefetto a sostituirsi loro nella realizzazione di tali compiti (comma 9).